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Ordinanza — n. 6119/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for late filing; appellant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. Levacovich argued for review of the lower court's decision, but the procedural defect precluded any examination of the merits. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the court costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the legal time limit is inadmissible, resulting in the loss of the right to contest the judgment and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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late appeal filing statutory time limit inadmissible appeal court costs criminal procedure code motivi di cassazione spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Levacovich è stato presentato senza rispettare il termine per impugnare stabilito dalla legge; ritenuto che dalla conseguente inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.