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Ordinanza — n. 6117/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court properly applied recidivism and denied generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Toufahi Lakbir inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued against the application of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, but the lower court had sufficiently motivated its decision by citing prior criminal records, current preventive measures, and the large quantity of seized drugs. The court upheld the judgment because the first instance correctly identified the ingravity of the conduct and the lack of favorable evaluation elements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the Court of Appeal has adequately motivated the application of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances based on prior records, preventive measures, and the quantity of seized contraband.

Parole chiave

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recidivism application generic mitigating circumstances preventive measures drug seizure quantity inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal procedure responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUFAHI LAKBIR (CUI: 04UENHT) nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Lakbir Toufahi è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva — evidenziando i precedenti penali e in particolare, la sottoposizione in atto a misura cautelare in relazione a altro analogo reato quale indice della ingravescenza delal sua condotta — e, circa il diniego delel circostanze attenuanti generiche, il consistente quantitativo di droga, sia cocaina che hashish, sequestratogli e, per altro verso, l'assenza di elementi di valutazione favorevoli; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurdYnila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amTende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi ere estensore Il Presidente