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Ordinanza — n. 6116/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it does not fit Article 448, Paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ibrahim Daniel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this specific ground for appeal does not fall within the exceptions listed in Article 448, Paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of motivation regarding the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible as it does not fall within the exceptions provided by Article 448, Paragraph 2-bis.

Parole chiave

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lack of motivation appeal acquittal conditions Article 448 exceptions inadmissible appeal court costs and fine modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
proc peri., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI DANIEL nato il 06/07/1985 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di lbrahimi con il quale si deduca la carenza di motivazione di una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc peri., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren4'e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.