Ordinanza — n. 6115/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FAITOURI SAMI nato a LIVORNO il 07/04/2000 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Sami El Faitouri è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali e i procedimenti penali pendenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurchnila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6115/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FAITOURI SAMI nato a LIVORNO il 07/04/2000 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Sami El Faitouri è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali e i procedimenti penali pendenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurchnila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FAITOURI SAMI nato a LIVORNO il 07/04/2000 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Sami El Faitouri è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti penali e i procedimenti penali pendenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurchnila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ainm nde. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglj,estensore Il Presidente