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Ordinanza — n. 6114/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missed statutory deadline and orders appellant to pay court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by De Mitri Veronika inadmissible because it was submitted outside the legally prescribed time limit. The appellant argued for review of the lower court's decision, but the court found no merit in the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the court costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, resulting in the loss of the right to contest the judgment and the obligation to bear procedural costs.

Parole chiave

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statutory time limit procedural inadmissibility Court of Cassazione court costs criminal appeal missed deadline procedural defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI VERONIKA (CUI 03R9U4T) nato a LIVORNO il 20/03/1983 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di De Mitri è stato presentato senza rispettare il termine per impugnare stabilito dalla legge; ritenuto che dalla conseguente inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.