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Ordinanza — n. 6113/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failing to substantiate drug supplier identification under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marjol Ndreu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ndreu contested the lower court's refusal to recognize a mitigating circumstance regarding a drug supplier, arguing the evidence was insufficient. The appellate court rejected this because the description of the supplier as a 'Moroccan boy' was too generic to allow for identification, and the Supreme Court upheld this procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of a mitigating circumstance based on a drug supplier fails if the provided indications are too generic to permit the supplier's identification.

Parole chiave

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drug supplier identification mitigating circumstance generic evidence standard criminal appeal inadmissibility DPR 309/1990 deposizioni attendibili testimonianze contraddittorie onere della prova

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREU MARJOL nato il 03/02/1979 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Marjol Ndreu è inammissibile, perché nel reiterare la contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non si confronta con a argomentazione della Corte di appello che ha evidenziato come le indicazioni fornite circa la persona che gli avrebbe fornito la droga («ragazzo di origine marocchina») sono troppo generiche per consentirne una eventuale identificazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigli4 estensore Il Presidente