Italian court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances for a fugitive subject.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Claudio Fabbri's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. Fabbri argued for leniency, but the court noted he had escaped two domiciliary arrests and became a fugitive, making a favorable prognosis for conditional suspension impossible. Consequently, the court ruled that the appellate court correctly applied the law by denying the mitigation due to his evasion and failure to surrender to a prison facility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 386, cod. pen.: A fugitive who evades domiciliary arrest and fails to surrender to a prison facility cannot claim generic mitigating circumstances, as a favorable prognosis for conditional suspension is not formable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI CLAUDIO nato a VIAREGGIO il 14/07/1970 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di Claudio Fabbri è inammissibile perché, a differenza di quel che A vi si deduce, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motiv#1) evidenziando che egli è evaso pe due volte da arresti domicilra-rquali era sottoposto, sino poi a rendersi latitante, sicché, per le stesse ragiork , non è formulabile una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena; valutato che correttamene la Corte di appello ha ritenuto che non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. /2021, Rv. 280479); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il cj.dente