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Ordinanza — n. 6107/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court already ruled on subjective element of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Raffaele Panaro's appeal inadmissible because it merely re-litigated issues already resolved by the Court of Appeal of Bari. Panaro argued that his conduct involved an active subjective element due to fleeing on a scooter and risking injury to the Carabinieri officer, whereas the lower court found his behavior merely passive. The supreme court rejected this argument, holding that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked new grounds, thus mandating dismissal and cost sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it re-proposes questions already answered by the lower court with adequate reasoning, as the appellant's argument regarding the subjective element of the crime does not constitute new grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective element of crime re-litigation of issues fleeing on scooter Carabinieri identification panachage ricorso all'autorità di vigilanza azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARO RAFFAELE nato a ALTAMURA il 17/11/1988 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Raffaele Panaro è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione fondando il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta non meramente passiva, integrata da una fuga con lo scooter con cui rischiò di investire il carabiniere che procedeva alla sua identificazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagakiento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigli e estensore Il Presidente