Italian Court dismisses appeals as manifestly unfounded and repetitive of already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Casarrubia Michele and Vitale Antonina inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found the arguments repetitive of those already adequately examined and rejected by the lower court, noting they were manifestly unfounded. Specifically, the appeals sought an impermissible re-evaluation of evidence regarding drug trafficking roles and challenged the judge's discretionary sentencing powers without new facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of issues already decided by the lower court with correct legal arguments, or that manifestly lack foundation by seeking an impermissible re-evaluation of evidence or challenging discretionary sentencing powers, must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASARRUBIA MICHELE nato a PARTINICO il 22/09/1988 VITALE ANTONINA nato a PARTINICO il 15/10/1962 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Vitale Antonina è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, in quanto: In relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 39 e 40, la ricorrente non si confronta con la censura di genericità dell'appello rispetto alla valutazione del compendio captativo ( v. pg. 6), pervero incensurabile, rispetto al quale il ricorso propone una inammissibile rivalutazione della prova.
La quale, secondo la incensurabile valutazione del Giudice di merito, documenta il coinvolgimento della donna nell'attività familiare di detezione e cessione di cocaina interloquendo direttamente con il Lo Biundo, che le chiede di preparare lo stupefacente, e di cui si occupa di aggiornare il debito maturato, affermando di provvedere ella stessa a fornire altri soggetti. Risulta, inoltre, che la ricorrente ha «fornito la Cannizzo, giustificata la intercambiabilità dei ruoli con il figlio e non illogicamente esclusa la versione difensiva volta a far leva sulla sola preoccupazione della Vitale per la dedizione del figlio al consumo di stupefacenti;
In relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità e reiterazione delle condotte, assenza di resipiscenza, precedenti a carico - tra cui quello per associazione mafiosa con correlata misura di prevenzione personale; Ritenuto che il ricorso di Casarrubbia Michele è parimenti riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati, in quanto:
In relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 19, 39, 40 e 41, anche in questo caso il ricorso non si confronta con la censura di genericità dell'appello rispetto al compendio captativo ( v. pg. 8), pervero incensurabile, rispetto al quale il ricorso propone una inammissibile rivalutazione, documentandosi secondo il doppio conforme accertamento di merito - il diretto coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti delineato nelle accuse mossegli; In relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità e reiterazione delle condotte, assenza di resipiscenza, precedenti a carico - tra cui la sottoposizione a misura di prevenzione personale;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende