Cassation Court dismisses appeals against GIP sentencing orders due to inadmissible grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Catapano Francesco and Martinese Fedele inadmissible without formalities. The appellants challenged a sentencing order issued by the GIP of Taranto for aggravated theft, arguing indeducibility or manifest unfoundedness of the grounds. The court ruled that the appeals failed to meet the strict requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure, rendering them legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders by the GIP are inadmissible if the grounds are indeducible or manifestly unfounded, requiring dismissal without formalities.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATAPANO FRANCESCO nato a TARANTO il 21/03/1983 MARTINESE FEDELE nato a TARANTO il 01/12/1977 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO' (7 /dato avviso alle partì;/ udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Catapano Francesco e Martinese Fedele ricorrono avverso la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n. 6 e 61 n. 7 cod. pen.) Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimi per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto i ricorsi sono stati proposti avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 / • Il con re