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Ordinanza — n. 6040/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to examine non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as the appeal grounds were too generic and lacked the specific factual elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal non-punishment causes procedural code requirements specific factual elements judicial review limits court costs and fine azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen
- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 c.p
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN NACIRI ABDEL ILAH nato il 10/02/1988 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che En Naciri Abdel Ilah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena complessiva irrogata per i reati di danneggiamento e violenza privata di cui agli artt. 110, 635, 610 cod. pen. riconoscendo il vincolo della continuazione con i fatti di sentenza già passata in cosa giudicata, confermando nel resto. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il corisi.liere estensore Il