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Ordinanza — n. 6036/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for improper use of payment instruments in a private dwelling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and misuse of payment instruments, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding the definition of a private dwelling. The court rejected this claim, affirming that the residence was properly characterized as a private home where non-occasional private acts occurred and was not accessible to third parties without consent.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; The concept of private dwelling for aggravated theft includes workplaces where non-occasional private acts occur and are not accessible to third parties without the owner's consent.

Parole chiave

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theft aggravated private dwelling definition payment instruments misuse appeal inadmissibility private acts non-occasional perseguimento penale per truffa istruzione penale per appropriazione indebita altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dell'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dell'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NSIA HAROUD OWUSU nato al 06/06/1990 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Nsia Haroud Owusu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per plurimi reati di furto, furto in abitazione aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 81, 624, 624-bis, 625 n.2, 493- ter, 61 n.11-sexies cod. pen). Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dell'art. 624-bis cod. pen., limitatamente al capo a) dell'imputazione - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, avendo sottolineato come la stanza in cui era stato commesso il furto era debitamente chiusa e non accessibile a terze persone e che in essa si svolgessero in maniera non occasionale atti di privata; la motivazione ha fatto buon governo del principio fisato da questa Corte a Sezioni unite secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 202