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Ordinanza — n. 6035/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted theft in a private dwelling, upholding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6035/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants challenged the conviction for attempted theft in a private dwelling and the reclassification of facts against one defendant, arguing violations of legal principles and rights. The court rejected these claims, citing established jurisprudence defining private dwellings and confirming that the appellate court's favorable reclassification and reduced sentence were legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 111, comma 2, Cost.; Art. 6 CEDU. The court holds that a private dwelling includes non-occasional private life activities and professional spaces accessible only with consent, and that a favorable reclassification of facts does not violate the right to defense if the defense could interpose from the start.

Parole chiave

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private dwelling definition attempted theft conviction favorable reclassification right to defense appellate sentencing reduction inadmissible appeal Cassazione ordinanza violenza domestica

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Considerato che con il primo ed unico motivo - con cui i ricorrenti Guastella Michele e Guastella Giuseppe lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione della privata dimora necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 6 CEDU
e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.
art. 624-bis cod. pen
Considerato che con il primo ed unico motivo - con cui i ricorrenti Guastella Michele e Guastella Giuseppe lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione della privata dimora necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 597 cod. proc. pen
6).Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui Lipomi Adriana denuncia violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U. 31345 del 23/03/2017, D'Amico
Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli
11 dicembre 2007, Drassich c. Italia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUASTELLA MICHELE nato a GELA il 14/09/1980 LIPOMI ADRIANA nato a GELA il 23/03/1985 GUASTELLA GIUSEPPE nato a COMISO il 19/10/1983 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Guastella Michele, Guastella Giuseppe e Lipomi Adriana ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gela, ha riqualificato di fatti ascritti all'imputata Lipomi nel reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. rideterminandone la pena e ha confermato nel resto la condanna degli imputati Guastella Michele e Giuseppe per il reato di tentato furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose (artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. peri.).

Letta la memoria pervenuta in data 2 gennaio 2025 a firma del difensore di fiducia, avv. GIOVANNA ZAPPULLA, per Lipomi Adriana in data 2 gennaio 2025. Considerato che con il primo ed unico motivo - con cui i ricorrenti Guastella Michele e Guastella Giuseppe lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurazione della privata dimora necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (S.U. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, avendo ritenuto che il luogo del tentato furto fosse una privata dimora, ancorché un'abitazione rurale, rimanendo irrilevante la circostanza di fatto che essa non fosse in quel momento abitata.

Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui Lipomi Adriana denuncia violazione di legge in ordine alla riqualificazione - è manifestamente infondato atteso che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata senza preventivamente renderne edotte le parti non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorché l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione» (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817-03); la Corte territoriale, pertanto, con congrua motivazione del principio di diritto su richiamato ha operato una qualificazione in senso favorevole all'imputata (si veda pag. 6).Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui Lipomi Adriana denuncia violazione di legge in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla pena in concreto inflitta - è manifestamente infondato perché, nel lamentare una "pronuncia meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata", la difesa ha mancato di confrontarsi con le emergenze processuali, essendo stata ridotta la pena inflitta in primo grado da mesi quattro di reclusione a mesi due e giorni venti di reclusione in appello.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 )