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Ordinanza — n. 6034/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against GIP sentencing for fraud bankruptcy, ruling accessory penalties were legally applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6034/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Sangiovanni inadmissible regarding sentencing for fraud bankruptcy. The appellant argued for different accessory penalties under Article 216 of the Criminal Procedure Code, but the defense insisted on their acceptance. The court rejected the claim as unfounded, noting the lower court adequately addressed the appellant's specific role and duration of involvement in the crime.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 216 c.p.p.: The court's duty to provide reasoning is fulfilled by referencing decisive elements, and an appeal challenging accessory penalties based on a broad plea bargain is inadmissible if the judgment adequately considers the defendant's concrete role and duration.

Parole chiave

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fraud bankruptcy accessory penalties broad plea bargain Criminal Procedure Code inadmissible appeal judicial reasoning GIP sentencing bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 216 c.p.p.
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 216 ultimo comma I.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGIOVANNI EMANUELE nato a ROMA il 25/11/1976 avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sangiovanni Emanuele ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per i reati di bancarotta fraudolenta impropria (artt. 110, 223, commi 1 e 2 nn. 1 e 2), 219, commi 1 e 2 n. 1), 216, comma 1 n.1) I. fall.). Lette le note difensive depositate in data 28 dicembre 2024 a firma dell'avv.

Giorgio Vianello Accorretti con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 216 ultimo comma I. fai!. applicate trattandosi di patteggiamento allargato - è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 della sentenza impugnata che valorizza il ruolo in concreto rivestito e la concreta durata), risolvendosi la doglianza in una prospettazione in palese contrasto con il dato normativo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consi liere estensore Il Pre • ente