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Ordinanza — n. 6032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient motivation regarding criminal liability, citing specific evidentiary gaps without providing concrete details. The court rejected this claim because the complaint was too vague, failing to specify the exact elements of the decision under attack as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds for complaint are generic and indeterminate, failing to specify the precise elements of the decision under attack to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural code criminal liability esecuzione della pena detentiva sostitutiva perseguimento penale per truffa procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità penale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBINI FRANCESCO nato a ADRIA il 22/03/1969 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Trombini Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, in ragione del riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto dell'imputazione e i reati giudicati con sentenza definitiva dalla medesima Corte di Appello nel 2019, per il reato di sostituzione di persona (artt.110 e 494 c.p.), confermando nel resto. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità penale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la doglianza sottoposta al vaglio di questa Corte in modo aspecifico richiama "diversi elementi probatori di rilevante significato" dedotti dalla difesa dinanzi alla Corte territoriale e l'asserita mancanza della prova dell'elemento oggettivo del reato, in assenza di qualsivoglia approccio critico, omettendo, inoltre, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muove censure alla decisione avversata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 re este