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Sentenza — n. 6031/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for theft with aggravating circumstance due to subsequent withdrawal of complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance conviction for theft with the aggravating circumstance of multiple people. The defendant's counsel submitted a withdrawal of the complaint to the Carabinieri station after the appellate judgment but before the cassation deadline. The court ruled that this procedural step extinguished the criminal liability, thereby invalidating the prior conviction.

Regesto Legislator

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Art. 624 n. 5 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: A withdrawal of complaint submitted after a conviction but before the cassation deadline extinguishes the crime, necessitating the annulment of the judgment.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime theft with aggravating circumstance cassation procedure annulment of conviction partecipazione al reato azione di partecipazione al pignoramento correità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 n. 5 cod. pen.
Art. 340 cod. proc. pen.
Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
art. 340 cod. proc. pen
Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
(Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZURRO JASMINE nato a MILAZZO il 05/09/1992 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Ritenuto che Pizzurro Jasmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di furto con l'aggravante delle più persone riunite (artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen.). Considerato che in data 23 dicembre 2024 a mezzo del difensore di fiducia, avv.

Paolo Pino, è pervenuta remissione di querela contestualmente accettata presso la Stazione dei Carabinieri di Pace del Mela. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate.

Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presiplénte