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Ordinanza — n. 6030/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for impersonation, citing specific statutory provisions and established legal principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Paolo Fasulo inadmissible regarding his conviction for impersonation. The appellant argued for the illegality of the sentence and the non-application of specific mitigation provisions, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that sentencing discretion falls within the trial judge's authority and that a partial consideration of mitigating factors is sufficient for a valid ruling.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Supreme Court holds that an appeal challenging the legality of a sentence or the non-application of mitigation provisions is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and exercises its discretionary power in accordance with statutory principles.

Parole chiave

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impersonation conviction sentencing discretion inadmissible appeal mitigation provisions logical reasoning uso di false generalità uso di un documento falso rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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Art. 8 D.Igs. 74/2000
Art. 494 cod. pen.
pen., ma anche considerando la censura come rivolta all'art. 494 cod. pen. anche in tal caso è manifestamente infondato non ravvisandosi una ipotesi di pena illegale: con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
Art. 131-bis c.p.
Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.p.
Art. 581 cod. proc. pen.
- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 494 cod. pen
pen., ma anche considerando la censura come rivolta all'art. 494 cod. pen.
art. 131- bis c.p
Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
- è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASULO FABIO PAOLO nato a GELA il 15/11/1963 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; '. Ritenuto che Fasulo Fabio Paolo ricorre avverso la sentenza Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona (artt. 81 e 494 cod. pen.) Lette le conclusioni e nota spese del difensore e procuratore speciale, avv. Daniele Carra, pervenute in data 20 dicembre 2024 nell'interesse della costituita parte civile;

Considerato che il primo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'illegalità della pena - è manifestamente infondato atteso che il ricorrente non solo erroneamente richiama l'art.8 del D.Igs. 74/2000 laddove si procede per il reato di cui all'art.494 cod. pen., ma anche considerando la censura come rivolta all'art. 494 cod. pen. anche in tal caso è manifestamente infondato non ravvisandosi una ipotesi di pena illegale: con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.p. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Alla pronuncia consegue anche la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Cos