Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Truzzi Rina and Truzzi Milva inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the Court of Appeal failed to properly identify them as the authors of the aggravated theft, but the court found this claim baseless. The court ruled that the arguments merely repeated those already rejected in the appeal without providing specific, critical analysis of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments criticizing the lower court's reasoning; mere repetition of previously rejected grounds renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRUZZI RINA nato a RAVENNA il 13/12/1957 TRUZZI MILVA nato a FINALE EMILIA il 18/06/1963 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Ritenuto che Truzzi Rina e Truzzi Milva ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale cittadino che aveva condannato le imputate per il reato di concorso in furto aggravato dall' aver commesso il fatto con destrezza (artt. 110, 624 e 625, n. 4 cod. pen.), ha revocato nei confronti di entrambe la misura di sicurezza della libertà vigilata, confermando nel resto.
Considerato che il primo ed unico motivo- con il quale le ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento all'individuazione delle imputate quali autrici del reato contestato - è manifestamente infondato in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec