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Ordinanza — n. 6025/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for attempted theft as discretionary sentencing is within trial court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6025/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Corrado Bencivenni inadmissible regarding his conviction for attempted theft. The appellant argued for a different sentencing treatment, but the court found his complaint manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately addressed aggravating and mitigating circumstances in the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 132 e 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance, and an appeal challenging this discretion is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate.

Parole chiave

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attempted theft conviction sentencing discretion appeal inadmissibility penal code provisions manifestly unfounded appeal tentato furto furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCIVENNI CORRADO nato a MILANO il 03/12/1971 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bencivenni Corrado ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto (artt. 56 e 624 c.p.). Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 genn