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Ordinanza — n. 6024/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, upholding lower court's correct application of sentencing principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court erred in sentencing for attempted theft. The appellant argued for a lighter sentence based on recidivism principles, but the court found the lower court's reasoning sound and consistent with established jurisprudence. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: The judge must assess the relationship between the current crime and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the offense, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment attempted theft sentencing principles Cassazione appeal criminal inclination tentata truffa altri reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 56 cod. peri.
Art. 624 cod. peri.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MARCO nato a CARBONIA il 29/02/1984 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ricci Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, confermando nel resto la decisione di condanna di primo grado, ha rideterminato la pena per i tre reati di tentato furto (artt. 56 e 624,99 comma 4 cod. peri., il primo dei quali aggravato dalle circostanze di cui all'art.625 nn.2 e 7 cod. pen.);

Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; con motivazione esente da contraddittorietà o palese illogicità, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15 gennaio 2025 Il co,pr1tere es re Il Pr