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Ordinanza — n. 6023/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false declaration, ruling recidiva extends prescription terms without violating ne bis in idem.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Di Napoli inadmissible regarding the claim of statute of limitations extinction. The defendant argued that repeated recidiva should extend the maximum prescription period to 16 years and 8 months, pushing expiration beyond the second-instance judgment date. The court rejected this, citing established precedent that recidiva affects both minimum and maximum terms without violating the principle of ne bis in idem or the European Convention on Human Rights.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2 cod. pen.; Art. 161, comma 2 cod. pen.: The repeated recidiva circumstance extends both the minimum and maximum prescription periods without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol No. 7 of the ECHR.

Parole chiave

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false declaration to public official statute of limitations extension recidiva effect on prescription ne bis in idem principle European Convention on Human Rights Cassation inadmissibility criminal procedure costs rapporto di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2 cod. pen.
Invero, l'orientamento prevalente di questa Corte ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod.
Art. 161, comma 2 cod. pen.
(anni 10) e di ulteriori 2/3 ex art. 161, comma 2 cod. pen. (anni 16 e mesi 8); - La data di estinzione per decorso dei termini massimi di prescrizione del reato è dunque fissata al 05/09/2027.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 (Zolotoukhine c/ Russia), nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez.
Sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 (Zolotoukhine c/ Russia)
7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 (Zolotoukhine c/ Russia), nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez.
art. 157 cod. pen
Invero, l'orientamento prevalente di questa Corte ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod.
art. 161, comma 2 cod. pen
(anni 10) e di ulteriori 2/3 ex art. 161, comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01
7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 (Zolotoukhine c/ Russia), nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI ROBERTO nato a NAPOLI il 04/07/1981 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Napoli Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495, 99 comma 4 cod. pen.). Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.

Invero, l'orientamento prevalente di questa Corte ritiene che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 (Zolotoukhine c/ Russia), nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Rv. 273490 - 01);

Non può trovare accoglimento, di conseguenza, la prospettazione della difesa secondo cui la prescrizione sarebbe maturata anteriormente alla decisione di secondo grado, dovendo essa essere così calcolata: -La data di commissione del reato è quella del 5/01/2011; -Il termine massimo di prescrizione di 6 anni deve essere aumentato di 2/3 ex art. 157 cod. pen. (anni 10) e di ulteriori 2/3 ex art. 161, comma 2 cod. pen. (anni 16 e mesi 8); - La data di estinzione per decorso dei termini massimi di prescrizione del reato è dunque fissata al 05/09/2027.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il con$1-iére est