Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated theft by skill, citing established case law on required agent behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying the aggravated theft provision for theft by skill, claiming the conviction lacked legal basis. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied established jurisprudence requiring the agent's behavior to actively surprise, attenuate, or evade surveillance, which was absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 4 cod. pen.; The aggravated circumstance of theft by skill requires an agent's behavior characterized by particular ability or cunning intended to surprise, attenuate, or evade surveillance, and does not apply merely to exploiting unprovoked situations of negligence or temporary absence of the holder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAIMI ABDERRAHIM nato il 15/09/1981 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Shaimi Abderrahim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato dall' aver commesso il fatto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.). Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, nonché dei dettami di costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità in ordine al contestato aggravante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il const#