Italian court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's reasoning without substantive legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal. The appellant failed to provide a specific, reasoned critique regarding the assessment of criminal responsibility or the inapplicability of the non-punishability provision. Consequently, the court upheld the conviction for aggravated theft and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must contain a specific and reasoned critique of the lower court's decision; mere repetition of arguments already rejected constitutes an inadmissible appeal lacking the required argumentative function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERI CLAUDIO nato a CESENA il 08/08/1972 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Claudio Pieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato, e il secondo motivo, che contesta violazione di legge relativamente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod. pen. si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il primo motivo non si confronta con il contenuto della sentenza che con motivazione immune da vizi logici ha evidenziato che il fatto che il contatore, essendo situato in un'area comune, fosse accessibile a tutti non è un dato significativo ai fini dell'esclusione della penale responsabilità dal momento che, essendo lo stesso collegato solo all'attività dell'imputato, quest'ultimo si configura come l'unico soggetto avente interesse a che il contatore segnasse un minor consumo di energia elettrico rispetto a quello effettivo.
Dato, quest'ultimo, di cui il Pieri, essendo subentrato nell'attività, doveva necessariamente rendersi conto (cfr. p.2). Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen. valorizzando la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato che non consentono di ritenere la condotta oggetto di giudizio occasionale e particolarmente tenue. Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (la presenza di diversi precedenti e l'aver goduto già due volte del medesimo beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 cIl Co iglIere es ore Il Pr side e -- illa Graz Ros na Miccoli