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Ordinanza — n. 6018/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6018/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASTICO DANIELE nato a BATTIPAGLIA il 23/08/1988 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Daniele Fantastico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza del concorso dell'imputato nella contraffazione del documento d'identità da lui utilizzato è rivalutativo ed in fatto in quanto fondato su di una diversa lettura dei dati processuali e diversa ricostruzione storica dei fatti, attività inammissibile stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6018/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il motivo è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso di false generalità esibizione dei documenti d'identità falsità ideologica in documenti controllo d'identità falsificazione di monete frode alla legge sugli stranieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASTICO DANIELE nato a BATTIPAGLIA il 23/08/1988 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Daniele Fantastico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis commi 1 e 2 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza del concorso dell'imputato nella contraffazione del documento d'identità da lui utilizzato è rivalutativo ed in fatto in quanto fondato su di una diversa lettura dei dati processuali e diversa ricostruzione storica dei fatti, attività inammissibile stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il motivo è altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il C :gliere nsore Il