Ordinanza — n. 6014/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSCHETTIERI EUGENIO LEO nato a CONDOFURI il 05/05/1952 CIMAROSA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/08/1990 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Eugenio Leo Moschettieri e Domenico Cimarosa ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6014/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSCHETTIERI EUGENIO LEO nato a CONDOFURI il 05/05/1952 CIMAROSA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/08/1990 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Eugenio Leo Moschettieri e Domenico Cimarosa ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 cod. pen.
Ritenuto che entrambi i ricorsi, costituiti da un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dal momento che hanno seguito un proprio approccio critico omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata, e, inoltre, in quanto sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato su numerosi elementi probatori, così come riscontrabile a pag. 5 della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il ConsiqJ4e.re