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Ordinanza — n. 6010/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6010/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTARI MARIO nato a LOCRI il 18/04/1972 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mario Bottari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione realizzato in concorso con ignoti di cui agli artt. 624 bis e 110 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato ascritto come consumato e non tentato, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali dal momento che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6010/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, specificando che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il delitto di furto deve considerarsi consumato, e non tentato, quando l'autore, anche se solo per un breve periodo, ha la piena e autonoma disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); nel caso di specie gli imputati hanno asportato la cucina e l'hanno abbandonata nel cortile dell'abitazione alla vista dei militari (par.4).

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente indagine per furto testimonianza della vittima indizio luogo del reato tentato furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTARI MARIO nato a LOCRI il 18/04/1972 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mario Bottari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione realizzato in concorso con ignoti di cui agli artt. 624 bis e 110 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato ascritto come consumato e non tentato, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali dal momento che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, specificando che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il delitto di furto deve considerarsi consumato, e non tentato, quando l'autore, anche se solo per un breve periodo, ha la piena e autonoma disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); nel caso di specie gli imputati hanno asportato la cucina e l'hanno abbandonata nel cortile dell'abitazione alla vista dei militari (par.4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consjg.U.ere este,joe Il Pr 'i