Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking specific legal argumentation against lower court's conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Gisella Tripicchio's appeal against the Catanzaro Court of Appeal's conviction for material falsity inadmissible. The appellant's sole ground of complaint was deemed insufficient because it merely reiterated factual grievances without providing specific legal arguments to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal must contain specific legal arguments; mere complaints or repetitions of facts already disallowed by the lower court do not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPICCHIO GISELLA nato a ALTOMONTE il 30/03/1970 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Gisella Tripicchio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla riconducibilità della fattispecie al reato di cui all'art. 477 cod. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
1) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, ritenendo non sussistenti dubbi in ordine alla credibilità del narrato della persona offesa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Cors1qjiere estnsore Il Presi