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Ordinanza — n. 6008/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds repeating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michelangelo Tripodi's appeal against the second-instance conviction inadmissible. Tripodi argued the lower court's reasoning was illogical, but the appeal was rejected because the grounds were generic and merely repeated arguments already dismissed by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and Tripodi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetition of rejected arguments inadmissible criminal appeal lack of specificity procedural dismissal sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPODI MICHELANGELO nato a ROSARNO il 11/08/1966 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Michelangelo Tripodi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 99, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 / Il Co re e sore Il Pre