Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding sentencing discretion on statutory aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mariana Costica inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The court found the lower court's reasoning on the statutory aggravating circumstance of exposure to public trust and the balance between mitigating and aggravating factors to be logically sound and within judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning or a violation of law regarding the assessment of statutory aggravating or mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is based on sufficient motivation and represents a typical exercise of judicial discretion rather than mere arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTICA MARIANA nato a REGGIO CALABRIA il 03/07/1983 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mariana Costica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 99, 624 e 625 n.7 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., dal momento che, con motivazione in fatto esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa il corretto riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede (cfr. pag. 1 con espresso richiamo alla giurisprudenza di questa Corte). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata prevalenza della già concesse attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e sulla recidiva è manifestamente infondato dal momento che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Csicliere t