Criminal appeal dismissed for lack of specific reasoning and erroneous prescription calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Federico Tagliati inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of specific reasoning regarding his home arrest status and an error in the prescription calculation, but the court found the first ground aspecific and the second factually incorrect. The court determined the statute of limitations expired on August 24, 2034, based on the aggravated nature of the theft and the recidivism rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 63 comma 2 cod. pen.; The appeal must be specific and grounded in the reasoning of the lower court; the prescription period for aggravated theft with recidivism extends significantly beyond the standard term.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIATI FEDERICO nato a TORINO il 29/08/1975 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Federico Tagliati ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 61 n.6, 624, 625 n.7, 99 comma 4 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo con cui l'imputato lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata prova che all'epoca dei fatti fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. omettendo, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata, a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici (p.1 della sentenza impugnata che richiama il riconoscimento effettuato dall'agente di PG che era a conoscenza dello stato di restrizione dell'imputato).
Considerato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal fatto che il calcolo prospettato dal ricorrente è errato, dovendosi, invece, correttamente collocare la data di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato alla data del 24/08/2034: -il reato risulta commesso in data 4 giugno 2012; - il termine massimo è di anni 10 anni ai quali si aggiunge l'aumento di 1/3 in base all'art. 63 comma 2 cod. pen e al risultato così ottenuto, ovvero 13 anni e 4 mesi, vanno aggiunti 2/3 per la recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale per complessivi 22 anni, 2 mesi e 20 giorni con individuazione del termine massimo alla data del 24 agosto 2034.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 iglier