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Ordinanza — n. 6000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for minor offenses due to lack of factual review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was flawed. The appellant argued for a different evaluation of evidence regarding the victim's credibility and the civil party's contribution. The court ruled that such factual assessments fall exclusively to the trial judge and cannot be re-evaluated by the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or the credibility of the victim's statements, which remain the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual review powers victim credibility minor offenses acquittal civil party contribution minaccia nel diritto penale caso di media gravità pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso relativo alla attendibilità della persona offesa non si confronta con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDAGLIA FRANCO nato a LAPPANO il 15/05/1944 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; I Rilevato che Franco Medaglia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma della pronunzia di condanna del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto per i reati di molestia o disturbo alle persone e minaccia (artt.660 e 612 comma secondo cod. pen.).

Considerato che il primo e il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al compendio probatorio fondante la responsabilità penale e il contributo dichiarativo offerto dalla parte civile - sono manifestamente infondati perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. La sentenza, invero, esplicita le ragioni per le quali il quadro probatorio e, nella specie, la dedotta e presunta non attendibilità della persona offesa, non siano idonee ad escludere nel merito la penale responsabilità del ricorrente (p.2). Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso relativo alla attendibilità della persona offesa non si confronta con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.