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Ordinanza — n. 5996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigation overrides aggravating factors as a merit issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should override aggravating factors and recidivism, but the court found this contested point inappropriate for a cassation review. The court ruled that such evaluations involve discretionary judgment typical of the trial phase, which is only reviewable if arbitrary or illogical, and found the lower court's reasoning sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court held that contesting the recognition of generic mitigating circumstances in a regime of prevalence over aggravating factors and recidivism is not permitted in cassation proceedings, as it constitutes a discretionary evaluation of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigation aggravating factors recidivism cassation admissibility merit review discretionary judgment penal equivalence eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINGELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1970 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Vingelli, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il Co sigliere Estensor Il Presi