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Ordinanza — n. 5994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Salvatore Fiorillo inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the appeal generic because it failed to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appellate court's motivation was deemed logically correct, preventing the cassation judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements on which the criticism is based to allow the cassation judge to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal indeterminate grounds Art. 581 c.p.p. supervisory function inadmissible appeal specific elements motivation review requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Salvatore Fiorillo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/02/1965 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Fiorillo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14