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Ordinanza — n. 5993/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5993/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIZIO nato a PIOVE DI SACCO il 03/10/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Patrizio Hodorovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno escluso l'applicazione delle stesse in relazione ai numerosi precedenti di cui è gravato il ricorrente nonché dall'assenza di circostanze favorevoli al fine del riconoscimento del menzionato istituto), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5993/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno escluso l'applicazione delle stesse in relazione ai numerosi precedenti di cui è gravato il ricorrente nonché dall'assenza di circostanze favorevoli al fine del riconoscimento del menzionato istituto), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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notificazione di atti allegazioni insufficientemente motivate autorizzazione ad agire documenti mancanti impugnazione di decisioni amministrative desistenza dall'azione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIZIO nato a PIOVE DI SACCO il 03/10/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Patrizio Hodorovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno escluso l'applicazione delle stesse in relazione ai numerosi precedenti di cui è gravato il ricorrente nonché dall'assenza di circostanze favorevoli al fine del riconoscimento del menzionato istituto), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il aonsigliere Estensore Il Presid