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Ordinanza — n. 5989/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding motivation review in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5989/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rodolfo Hudorovick inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant challenged the lower court's reasoning on criminal liability, arguing for a re-evaluation of evidence, but the court found these claims too general and unrelated to specific procedural errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment on criminal liability is inadmissible if the grounds lack specificity and merely request a re-evaluation of evidence or facts without identifying precise procedural violations.

Parole chiave

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lack of specificity criminal liability appeal procedural review limits inadmissible appeal judicial motivation ricorso all'autorità di vigilanza prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC RODOLFO nato a UDINE il 20/10/1972 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rodolfo Hudorovick, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ove i giudici con motivazione congrua e priva di illogicità hanno indicato tutti gli elementi in forza dei quali hanno ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in particolar modo hanno ritenuto credibile le dichiarazioni e il riconoscimento effettuato dalla persona offesa); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il