Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court sentence for prescription expiry due to omitted prosecution on specific charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment without remittal. The appellant argued the lower court failed to rule on a specific charge, causing the criminal proceedings to continue and triggering the statute of limitations for the remaining charge. The court agreed that this omission led to the expiration of the prescription period for the third count of the indictment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 160 c.p.p.; Art. 159 c.p.: When the court of first instance fails to rule on a specific charge, the criminal proceedings continue, leading to the expiration of the statute of limitations for the remaining charges.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal prescription omitted ruling continuation of proceedings annulment of judgment prescription period third count termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.p.
Art. 159 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASSONI OMAR nato il 21/10/1969 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Omar Tomassoni, letta altresì la memoria difensiva depositata in cancelleria nell'interesse del medesimo, ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la omessa pronuncia della corte di appello sul motivo di gravame avanzato avverso la pronuncia del tribunale e con il quale si era lamentata l'insussistenza del concorso tra i reati di cui ai capi H) e 3) non è manifestamente infondato posto che sul punto la corte di merito ha effettivamente mancato di pronunciarsi con specifici argomenti; che pertanto l'omessa pronuncia su detto capo di imputazione ha comportato la prosecuzione del rapporto processuale anche in pendenza del ricorso per cassazione con conseguente maturazione del termine di prescrizione anche per il residuo capo 3) dell'imputazione in data 18 marzo 2024 pur tenuto conto delle sospensioni per giorni 35 disposte nel corso del giudizio di primo grado; che conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo 3) anch'esso estinto per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo 3) della rubrica è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 1