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Sentenza — n. 5987/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to prescription of the crime of receiving after statutory extension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance judgment because the crime of receiving had expired due to prescription. The defense successfully argued that the new law extending the non-prosecution clause to receiving was not applied by the appellate court, despite explicit requests. Consequently, the statute of limitations expired in December 2023, extinguishing the offense and voiding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: When a new law extends the application of the non-prosecution clause to a previously excluded offense, the defense must request its application; failure to do so by the appellate court allows the prescription period to run, extinguishing the crime.

Parole chiave

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prescription of crime non-prosecution clause receiving offense statutory extension appellate omission extinction of offense Cassation annulment ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Jacopo Malfatti, - ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 157 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod.pen
Letto il ricorso di Jacopo Malfatti, - ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALFATTI JACOPO nato a LIVORNO il 25/02/1994 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jacopo Malfatti, - ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. richiesta in appello non è manifestamente infondato; che invero a fronte del mutato quadro normativo che estendeva anche alla ricettazione la possibilità di applicare la disciplina dell'art. 131 bis cod.pen. alcuna risposta è stata fornita dal giudice di appello benchè la difesa ne avesse fatto espressa richiesta come risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata; che pertanto la non manifesta infondatezza del motivo ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale anche nella pendenza del proposto ricorso per cassazione e la conseguente prescrizione del reato di ricettazione consumato il 7 dicembre 2013, maturata in data 7 dicembre 2023;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C sigliere Esten r SI Il Presidente