Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise territorial jurisdiction objection at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marco Ignazio Zedda's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the objection regarding territorial jurisdiction was not properly raised during the appellate proceedings as required by law. Furthermore, the court found the arguments concerning the lack of leniency for minor offenses and mitigating circumstances to be unfounded and unsupported by the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62 cod. pen. Appeals challenging territorial jurisdiction must be specifically raised at the appellate stage; otherwise, they are inadmissible. The court correctly applied the requirement to balance conduct, damage, and culpability when assessing the minor nature of an offense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEDDA MARCO IGNAZIO nato a MEANA SARDO il 06/12/1975 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIELTTO Letto il ricorso di Marco Ignazio Zedda, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all'eccepita incompetenza territoriale non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato; invero, nell'escludere l'applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito - con motivazione congrua e scevra da vizi logici - ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie.
L'esiguità dell'offesa è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell'espresso richiamo all'art. 133, primo comma, cod. pen.; peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere fatto riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto commesso nonché alla presenza di specifici e reiterati precedenti penali del ricorrente; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e indeducibile; considerato che in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante comune di speciale tenuità con corretti argomenti logici e giuridici hanno escluso l'applicazione dell'istituto tenuto conto che l'attenuante in esame sarebbe applicabile all'ipotesi tentata qualora sia possibile desumere con certezza sulla base delle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico che se il reato fosse portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima circostanza che alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello sarebbe certamente da escludersi;ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato considerato peraltro il principio di diritto in forza del quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda in particolare pag. 15 della sentenza impugnata), a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C nsiglie