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Ordinanza — n. 5984/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating facts and logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Dedaj Renat inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected arguments challenging the lower court's factual reconstruction and legal reasoning, citing statutory preclusion that forbids the supreme court from re-evaluating evidence or testing the logical consistency of the trial court's decision. Consequently, the appeal was dismissed without merits, as the lower court's judgment was deemed free of logical and legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or test the logical consistency of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle Court of Cassation factual reconstruction logical consistency inadmissible appeal criminal procedure Italian law impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDAJ RENAT nato il 28/01/1985 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dedaj Renat, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 16 - 18 della sentenza impugnata, ove i giudici di merito hanno dettagliatamente indicato le ragioni che portano ad escludere la ricostruzione difensiva); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata è indeducibile è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 19 della sentenza impugnata ove i giudici con motivazione congrua hanno chiarito che l'aver portato le piante sul ciglio della strada per poi recuperarle in un momento successivo di per sé comporta la loro sottrazione che seguita dalla violenza determina la consumazione del delitto di rapina impropria); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. XX) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile él ricorso e condlànna, il riiconinreintlie all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in' fra .mare atIgilla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il onsigl