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Ordinanza — n. 5982/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5982/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MEISSA nato il 03/06/1985 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Meissa Ndiaye, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata e quella del tribunale di Pisa che assolveva l'altro concorrente, non è consentito in sede di legittimità perché propone una lettura alternativa delle fonti di prova valutate con doppia conforme da parte dei giudici di merito in assenza di qualsiasi illogicità avuto riguardo al rinvenimento della merce di origine furtiva nel possesso dell'imputato; che pertanto l'assoluzione del concorrente non può assumere valenza decisiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato considerato peraltro il principio di diritto in forza del quale qualora nella sentenza di appello risultino adeguatamente e sufficientemente valutati, con corretto esame, gli elementi ritenuti di decisiva rilevanza per la conferma dell'entità della pena determinata dai primi giudici, considerata equa ed adeguata col fatto commesso ed insuscettibile dell'ulteriore diminuzione richiesta dall'appellante; peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza impugnata), a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie motivi di cassazione azione estimatoria motivazione del mutamento giurisprudenza riduzione delle prestazioni complementari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MEISSA nato il 03/06/1985 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Meissa Ndiaye, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata e quella del tribunale di Pisa che assolveva l'altro concorrente, non è consentito in sede di legittimità perché propone una lettura alternativa delle fonti di prova valutate con doppia conforme da parte dei giudici di merito in assenza di qualsiasi illogicità avuto riguardo al rinvenimento della merce di origine furtiva nel possesso dell'imputato; che pertanto l'assoluzione del concorrente non può assumere valenza decisiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato considerato peraltro il principio di diritto in forza del quale qualora nella sentenza di appello risultino adeguatamente e sufficientemente valutati, con corretto esame, gli elementi ritenuti di decisiva rilevanza per la conferma dell'entità della pena determinata dai primi giudici, considerata equa ed adeguata col fatto commesso ed insuscettibile dell'ulteriore diminuzione richiesta dall'appellante; peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i