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Ordinanza — n. 5981/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to untimely complaint and failure to raise aggravating circumstance at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Pasqualini inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the complaint regarding the timeliness of the criminal report unfounded because the victim only became aware of the conduct after specific meetings in early 2020. Additionally, the appeal was rejected for failing to raise the aggravating circumstance under Article 61(5) of the Penal Code during the appellate proceedings, which is strictly required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground not previously raised at the appellate level is introduced for the first time, and an aggravating circumstance must be explicitly deduced to be considered.

Parole chiave

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inadmissibility appeal timeliness criminal report aggravating circumstance appellate procedure rules failure to raise ground motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
217266); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI DAVIDE nato a ROVIGO il 14/05/1971 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; t,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Pasqualini, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione alla presunta tardività della querela è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pag 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno chiarito che la querela risulta tempestiva in quanto la querelante ha acquisito consapevolezza e certezza delle condotte appropriative solo in seguito agli incontri con il ricorrente (avvenuti il 15 gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020); che peraltro, la fattispecie risulterebbe procedibile d'ufficio quanto meno per parte delle condotte tenuto conto dell'incapacità per età della persona offesa (novantatreenne all'epoca della presentazione della querela); ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.