Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5977/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Samih Bendaoud's appeal against the Court of Appeal of Bologna inadmissible. The appellant argued the lower court's liability reasoning was incorrect, but the court found the grounds generic and repetitive of previous arguments. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific legal reasons and failed to correlate with the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the legal reasons of the complaint, resulting in a lack of correlation between the decision and the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity Article 591 c.p.p. correlation of reasons procedural dismissal costs of appeal contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIH BENDAOUD nato il 05/09/1992 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samih Bendaoud, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; peraltro, il motivo di ricorso è privo delle ragioni di diritto oggetto della doglianza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il qon