Italian Court dismisses appeal as arguments lack specificity and contradict sentencing rationale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Moharrred Bousselham inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the appellant's arguments regarding the reasoning for liability and the lack of a minor offense mitigation were too vague and sought a re-evaluation of evidence rather than correcting specific errors. Consequently, the court ruled that the lower court properly assessed the facts and denied the request for a new evaluation of the criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must identify specific errors; generic requests to re-evaluate evidence or facts without pinpointing decisive misinterpretations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSELHAM MOHAMMED nato il 16/03/1975 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Moharrred Bousselham, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sono privi di concreta specificità perché tendono a prefigurare una rivalutazione delle .fonti probatorie e un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta la mancata concessione della attenuante del fatto lieve all'ipotesi della rapina appare incompatibile con le modalità descrittive del fatto riportate nella motivazione della sentenza e con l'oggetto materiale della condotta illecita ( telefono cellulare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il