Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments and infounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Morabito's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground for appeal insufficient because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing new, specific reasoning. Additionally, the court rejected the second and third grounds as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly applied aggravating circumstances regarding stolen watches and properly handled generic mitigating factors without needing to address every single defense point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely reiterating arguments already disallowed, and an aggravating circumstance based on the value of stolen goods is valid when the amount corresponds to long-term living needs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Morabito, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici hanno chiarito che il ricorrente aveva sottratto i documenti al medico della casa circondariale grazie al rapporto instaurato con quest'ultimo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
è manifestamente infondato; invero, la Corte d'appello ha con argomentazione congrua e priva di illogicità correttamente ritenuto sussistente l'aggravante alla luce del rilevante importo dei due orologi anche in relazione alla corrispondenza dell'importo di ciascun orologio a livelli di reddito lavorativo e pensionistico annuale e come tali destinati a soddisfare esigenze di vita di lungo periodo; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale \i\ valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il onsigliere