Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5973/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against appellate court sentencing for lack of specific argumentation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Rosa Fagone and William Nocera inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants challenged the appellate court's reasoning regarding criminal liability, mitigating circumstances, and the denial of probation. The court rejected these claims because the arguments merely repeated points already dismissed in the lower court and failed to provide a specific, reasoned critique of the original judgment's logic.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must offer specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; generic repetition of disallowed points or implicit justification of sentencing severity does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of disallowed points mitigating circumstances conditional suspension of sentence particular triviality of offense cassation procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv.
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018
pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAGONE ROSA nato a CATANIA il 16/08/1961 NOCERA WILLIAM nato a PARMA il 13/06/1983 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosa Fagone e William Nocera, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha dettagliatamente ripercorso i passaggi che hanno portato a ritenere sussistente la fattispecie contestata in tutte le sue componenti (oggettive e soggettive), tenuto conto del breve lasso temporale intercorso tra le movimentazioni del denaro e i rispettivi prelievi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato e indeducibile; considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pag. 6 e 7 della sentenza impugnata ove i giudici hanno escluso il beneficio in relazione alle particolari modalità della condotta e alla spiccata capacità delinquenziale), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); ritenuto che in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto a pag. 7 della sentenza impugnata i giudici hanno correttamente escluso la concessione del beneficio tenuto conto che quest'ultimo era già stato concesso in passato e che la pena inflitta conteggiata unitamente alla precedente supera i limiti prescritti dalla legge ai fini della concessione del beneficio; peraltro in relazione al contestato vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in forza del quale in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018.

Dep. 2019, Rv. 275635); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 I