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Ordinanza — n. 5970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sentencing violation in appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Frascari inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. Frascari argued that the first-instance court violated the law by imposing an excessive sentence, but the appellate court had only challenged the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, such a sentencing complaint must be raised specifically in the appeal stage or is barred from reaching the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the ground of law concerns a sentencing determination that was not previously deduced as a specific motive of appeal, as required by the procedural code.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing violation complaint procedural time limits generic mitigating circumstances Article 606 criminal procedure correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCARI DAVIDE nato a BOLOGNA il 23/01/1976 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Frascari, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., (come risulta dall'atto d'appello ove il motivo di gravame denuncia esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che peraltro la pena inflitta non risulta particolarmente elevata in relazione alla forbice edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 genn