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Ordinanza — n. 5968/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for money laundering, citing lack of new argumentative grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Simona Montera inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on criminal responsibility and the legal qualification of money laundering versus aiding and abetting. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, new argumentative critique.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to offer specific argumentative critique distinct from those already rejected, merely reiterating previous grounds without new logical development.

Parole chiave

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money laundering conviction appeal inadmissibility argumentative critique reiteration of grounds Cassation review limits rifiuti non recuperabili rifiuti elettronici riciclaggio di capitali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
che nulla aggiunge ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
che nulla aggiunge ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
art. 648 bis cod.pen
Letto il ricorso di Simona Montera, letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputata e con la quale si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTERA SIMONA nato a COSENZA il 07/09/1988 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simona Montera, letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputata e con la quale si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. che nulla aggiunge ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la corretta qualificazione giuridica del fatto richiedendo in primo luogo la riqualificazione nella fattispecie di favoreggiamento e in via subordinata in quella di autoriciclaggio sono manifestamente infondati e indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ove i giudici con motivazione congrua e priva di illogicità hanno ritenuto che le condotte di disassemblaggio e riassemblaggio, quantunque senza alterazione dei dati identificativi, configurano il contestato delitto di riciclaggio);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il Consigl