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Ordinanza — n. 5967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper challenge to general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Cerrito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as generic because they merely repeated reasons already dismissed by the lower court without specific new evidence. Furthermore, the challenge regarding the denial of general mitigating circumstances was deemed impermissible in a legality review, as the lower court's reasoning was logical and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision, and a challenge to the denial of general mitigating circumstances is not permitted in a legality proceeding.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds general mitigating circumstances legality proceeding correlation of reasons circostanze attenuanti spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRITO MASSIMO nato a MESSINA il 21/09/1968 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Cerrito, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; invero i giudici del merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni rese dalle persone offese che hanno descritto in maniera circostanziata i fatti commessi dal ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 8 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno ritenuto i fatti contestati non connotati da intrinseca modestia, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte fraudolente in un arco temporale consistente), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che pur avendo presentato le conclusioni non ha chiesto la liquidazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C