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Ordinanza — n. 5966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPARTA SANTINA TINDARA nato a MILAZZO il 28/02/1981 CIRINO SANDRO MICHELE nato a MILAZZO il 30/07/1977 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPARTA SANTINA TINDARA nato a MILAZZO il 28/02/1981 CIRINO SANDRO MICHELE nato a MILAZZO il 30/07/1977 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a contestare licenza impugnazione di decisioni amministrative carenza di legittimazione motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPARTA SANTINA TINDARA nato a MILAZZO il 28/02/1981 CIRINO SANDRO MICHELE nato a MILAZZO il 30/07/1977 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spartà Santina Tindara e Cirino Sandro Michele, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato; che invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con pronuncia del 24 ottobre 2024 imp. De Felice hanno stabilito che la previsione ai sensi dell'ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione; che nel caso di specie nell'atto di appello mancava qualsiasi preciso riferimento alla elezione di domicilio già in atti così che corretta appare la decisione della corte di appello non essendo stata posta la cancelleria nella condizione di verificare immediatamente il luogo di notificazione degli atti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il Co sigliere Estens Il Pres