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Ordinanza — n. 5964/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA WALTER nato a CAPUA il 06/03/1976 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Walter Nocera, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all'attendibilità del riconoscimento fotografico è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha chiarito che entrambi gli atti ricognitivi risultano essere stati espletati con modalità assolutamente corrette; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale omette di confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla Corte d'appello ed è manifestamente infondato; invero i giudici d'appello hanno chiarito che l'integrazione probatoria richiesta per quanto argomentato non presenta i caratteri della decisività, integrando gli elementi acquisiti prova della penale responsabilità non solo per l'intrinseca valenza degli stessi ma soprattutto per l'assenza di elementi di segno opposto; che sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio di diritto in forza del quale il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01;

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Ordinanza — n. 5964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 5, Sentenza n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01;

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione motivazione del mutamento giurisprudenza rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione riconsiderazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA WALTER nato a CAPUA il 06/03/1976 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Walter Nocera, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione all'attendibilità del riconoscimento fotografico è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha chiarito che entrambi gli atti ricognitivi risultano essere stati espletati con modalità assolutamente corrette; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale omette di confrontarsi con le argomentazioni espresse dalla Corte d'appello ed è manifestamente infondato; invero i giudici d'appello hanno chiarito che l'integrazione probatoria richiesta per quanto argomentato non presenta i caratteri della decisività, integrando gli elementi acquisiti prova della penale responsabilità non solo per l'intrinseca valenza degli stessi ma soprattutto per l'assenza di elementi di segno opposto; che sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio di diritto in forza del quale il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01;

Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma